martedì 17 marzo 2009

Risoluzione Agenzia del Territorio del 06/11/2008 n. 3

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Dopo una buona notizia, dobbiamo compensare con una pessima.

Il nostro ineffabile governo non rinuncia al vizio di togliere con la mano destra ciò che concede con la sinistra.
Quindi, ecco una risoluzione dell'Agenzia del territorio in base alla quale gli impianti fotovoltaici "a terra" sarebbero equiparabili ad "opifici" e quindi soggetti all'ICI.
Una nota: preciso che questo si applica solo ai GROSSI IMPIANTI A TERRA: chi ha i pannelli sul tetto non ha nulla da temere...

Risoluzione Agenzia del Territorio del 06/11/2008 n. 3

Oggetto: Accertamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.

Sintesi: La risoluzione fornisce direttive in merito alla dichiarazione in catasto delle centrali elettriche costituenti parchi fotovoltaici.

Testo:
Pervengono, da parte degli Uffici provinciali dell'Agenzia e dalle societa' produttrici di energia elettrica, richieste di chiarimento in merito all'accertamento catastale delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici. In particolare, sono state manifestate alcune incertezze, relativamente all'obbligo della dichiarazione in catasto ed alla prassi da adottare per la determinazione della rendita catastale da attribuire a tali impianti, concernenti l'inclusione o meno dei pannelli fotovoltaici nella stima dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli
stessi alla struttura portante, che ne caratterizzerebbero, in linea generale, una facile amovibilita'.
Cio' premesso, si osserva che, in linea generale, un impianto fotovoltaico e' un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, l'energia della radiazione solare mediante l'effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire l'energia solare in
energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare un pannello fotovoltaico.

Si deduce facilmente, quindi, che i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo possono essere assimilati, per evidente analogia funzionale, alle turbine delle centrali idroelettriche, utilizzate per trasformare l'energia meccanica dell'acqua in energia elettrica, per il
tramite dell'alternatore.
E' da rilevare, peraltro, che gli impianti in argomento sono collocati in aree sottratte alla produzione agricola, dando luogo ai cosiddetti parchi fotovoltaici la cui produzione di energia e' immessa nel mercato per il tramite della rete elettrica nazionale. Pertanto, gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici del tipo in esame, si qualificano senza dubbio come unita' immobiliari. Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unita' immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta
potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.

In merito alle incertezze che potrebbero sorgere riguardo al considerare i pannelli fotovoltaici come impianti fissi ovvero macchinari in funzione degli elementi di unione alla struttura, si osserva che nell'ambito degli impianti in argomento tali dispositivi ne determinano, senza ombra di dubbio, il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di "opificio", con specifico riferimento alle categorie catastali.
In proposito, si evidenzia che la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 16824 del 21 luglio 2006), in merito alla questione riguardante l'inclusione delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche, osserva che "...non rileva il mezzo di "unione" tra "mobile" ed
"immobile" per considerare il primo incorporato al secondo, sia perche' quel che davvero conta e' l'impossibilita' di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe piu', nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perche' "mezzo di unione" idoneo a
determinare l'incorporazione non puo' essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche."

In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, appare evidente che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria "D/1 - opifici" e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali
elettriche.

Gli Uffici provinciali avranno cura di adeguare la prassi procedurale alle direttive sopra impartite e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.

2 commenti:

  1. discrasia tra turbine e pannelli, le prime utilizzano l'acqua che per la legge italiana è proprietà dello stato sogeetta per l'uso a concessione, i secondi utilizzano energia solare che sino ad ora non è proprietà di nessuno ne può esere "concessa"o tassata aparta il rapporto rendimento superficie.

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  2. E' davvero incredibile pensare di assoggettare un parco fotovoltaicio ad un opificio. Si ricordi che un parco F.V. non è un edificio, e l'ICI è sugli edifici. Una misura di questo tipo produce costi e tassazione insostenibili per gli investiori che pensano di realizzare una installazione di un parco fotovoltaico. Mi mi auguro che la cecità in una misura così esclusivamente gabelliera da parte dell'agenzia delle entrate abbia una rapida svolta, altrimenti di fatto sono contro le energie rinnovabili, impedendone l'espandersi.
    Un cittadino Italiano.

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