domenica 4 gennaio 2009

Delibera AEEG n. 184 2008 Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica

Delibera ARG/elt 184/08
Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 dicembre 2008
Visti:
• la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di
seguito: direttiva 2001/77/CE);
• la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che
modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
• la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
• la legge 3 agosto 2007, n. 125/07, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva
2001/77/CE;
• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE;
• il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo
2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
• la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
• la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e
integrazioni;
• la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06 e sue successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07;
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita
dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla
deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e sue successive modifiche e
integrazioni;
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato
alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n . 348/07 ;
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
• la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione n.
74/08);
• la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:
• il punto 3 della deliberazione n. 74/08 prevede che i Gestori contraenti effettuino i calcoli previsti dall’articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 28/06 per il periodo compreso tra
l’inizio dell’Anno, e il 31 dicembre 2008, dandone comunicazione al Richiedente, ad un
eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al GSE entro il 25 febbraio 2009,
senza indicare una scadenza per i conguagli che eventualmente devono essere operati dal
Gestore contraente;
• l’articolo 6, comma 6.2, dell’Allegato A alla deliberazione n. 74/08 prevede che il GSE
definisca, tra l’altro, una regolazione periodica in acconto sulla base di criteri proposti dal
medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.
Ritenuto opportuno:
• indicare una scadenza per i conguagli che eventualmente devono essere operati dai Gestori
contraenti per il periodo compreso tra l’inizio dell’Anno e il 31 dicembre 2008;
• prevedere che il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta
la stipula della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi un contributo pari a 50 euro per
ogni kW di potenza dell’impianto; e che il predetto contributo venga gradualmente
riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della
deliberazione n. 74/08;
• prevedere che il valore dell’energia elettrica immessa possa compensare il costo
complessivamente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata ad eccezione
dell’Iva nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente dotato di partita Iva

DELIBERA

1. i Gestori contraenti di cui alla deliberazione n. 28/06 entro il 31 marzo 2009 effettuano i
conguagli derivanti dall’applicazione della medesima deliberazione fino al 31 dicembre
2008, a tal fine il termine di cui al comma 6.9 della medesima deliberazione è prorogato al
10 marzo 2009 e si applica anche per i clienti in maggior tutela. Tali conguagli devono
essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2009, salvo rettifiche correlate alle partite di
conguaglio di cui al TILP, dando separata evidenza contabile nei documenti di fatturazione.
2. il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula
della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW
di potenza dell’impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i
successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08.
Per le istanze di scambio sul posto presentate entro il 31 dicembre 2008, detta erogazione è
effettuata entro il 30 aprile 2009.
3. nell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, all’articolo 4, comma 4.2, lettera c):
a. al comma 3.2, le parole “e, per conoscenza, all’impresa di vendita con cui regola i
prelievi di energia elettrica,” sono soppresse;
b. al comma 3.7, le parole “comunicare all’impresa di vendita subentrante la sussistenza
della convenzione con il GSE per lo scambio sul posto;” sono soppresse;
c. all’articolo 4, la lettera c) del comma 4.2 è sostituita dalla seguente:
c) l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in €, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, (OPR) relativo all’anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l’impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto.
Nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita Iva, l’onere OPR sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in € al lordo dell’Iva e delle accise. In tutti gli altri casi, l’onere OPR sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in € al lordo delle accise e al netto dell’Iva.”
4. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
16 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis

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