giovedì 1 gennaio 2009

aspetti fiscali dello scambio sul posto

l'ADE (Agenzia delle Entrate) ha recentemente fornito un parere in merito alla disciplina fiscale applicabile al servizio di scambio sul posto in seguito alla delibera n. 74/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Sul sito del GSE sono disponibili le conclusioni, che riporto di seguito:

Il soggetto titolare di un impianto fotovoltaico può rendere disponibile nel sistema elettrico l'energia rimasta inutilizzata attraverso due modalità alternative: può scegliere di vendere l'energia prodotta al distributore o di fruire del c.d. "servizio di scambio sul posto" (di seguito anche SSP).
La scelta tra vendita e SSP dipende dalle finalità che l'utente intende perseguire: quest’ultimo, in particolare, opta per la vendita quando intende porre in essere un’attività commerciale, opta per il SSP quando vuole semplicemente utilizzare in proprio (ovvero per il soddisfacimento del personale fabbisogno energetico) l’energia che autoproduce. Ai sensi dell'art.1, lettera n) della deliberazione dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (anche Aeeg) n.28/06, il "servizio di
scambio sul posto" di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il servizio erogato dall’impresa distributrice (Enel, Acea, ecc ...) competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto dell'utente, che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Attualmente il SSP, disciplinato con delibera dell’Aeeg n. 28/06, per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e conseguente prelievo immediato o successivo della stessa) non implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia.
Ciò opportunamente premesso, si rileva che, per effetto della deliberazione Aeeg n.74/2008, dal 1 gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche del SSP cambieranno. Più precisamente il SSP sarà regolato da una convenzione sottoscritta dall'utente e dal GSE e comporterà per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all’immissione in rete dell’energia autoprodotta e al prelievo dell'energia richiesta.
Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto dovranno conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni.
Il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia (costo di cui l’utente non dovrebbe rimanere inciso, almeno nei limiti dell'energia autoprodotta), sarà successivamente “rimborsato” dal GSE mediante un contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente sarà al netto dell'IVA pagata .
Nel caso in cui il. valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, nella menzionata deliberazione dell'Aeeg n. 74/2008 è espressamente "ritenuto opportuno" che tale maggior valore venga riportato a credito negli anni solari successivi compatibilmente con le disposizioni di cui all’art.6 del citato decreto legislativo n387/2003.
In sostanza, il SSP manterrà intatta la propria originaria ratio, nel senso che continuerà a concretizzarsi nella riattribuzione del bene energia autoprodotto, pur se quest’ultima avverrà sostanzialmente in modo diverso, ovvero sotto forma di valore monetario e non più di quantità espressa in termini di energia.
Dunque, mentre attualmente l'utente che usufruisce del SSP preleva dalla rete l’energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, in futuro l’utente che fruirà del SSP pagherà l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma sarà rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari ai minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito - in termini monetari - in relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata.
L'operazione di "scambio sul posto" - così come costruita dalla menzionata delibera n.74/2008 (immissione in rete dell'energia da parte dell'utente e corresponsione di un contributo da parte di GSE) - viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta a GSE e quest'ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all’utente stesso un importo – il contributo in conto scambio - che assume natura di
corrispettivo.
In sostanza - in seguito alle predette modifiche - gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali, già illustrate con circolare n.46 del 19 luglio 2007, punto 9.2.1. .
Nello specifico, il contributo in conto scambio, assumerà fiscalmente il seguente trattamento:
  1. Persona fisica o ente non commerciale
    a) impianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, fino a 20 kW di potenza:
    qualora l'impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un'area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l'impianto risulti posto direttamente al servizio dell'abitazione o della sede medesima) si ritiene che 1'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale. Diversamente, se l’impianto è di potenza superiore a 20kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di un’ abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
    b) impianti diversi:

    quando l'impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente (ad esempio, perché situata su un'area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa), l'energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

  2. Imprenditore o soggetto passivo IRES
    il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.; l'utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
  3. Lavoratore autonomo
    il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'art.36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l’importo percepito.

Quindi, per i piccoli impianti sembra non cambiare nulla. Ma è bene stare in campana: bisogna stare attenti che 'sti burocrati e 'sti politici non cambino le carte in tavola...

7 commenti:

  1. Ho ricevuto un'offerta da un gestore. A prima vista la proposta è allettante,talmente allettante che puzza di bruciato. In breve cerco di schemattizzarla:
    Impianto fotovoltaico da 3KW
    3kwx1100(producibilità annua per kwp)=3300
    3300x0.48euro (tariffa incentivante)= 1584euro annui x 20anni= 31000 euro di guadagno che il GSE mi riconosce.
    Con la cessione di credito, alla quale accedo dal conto energia ho un'esborso pari a 37euro annui, poichè il finanziamento per il costo dell'impianto viene totalmente coperto dal CONTRIBUTO GSE che io giro alla banca.

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  2. Nulla di strano: di offerte el genere ce ne sono a bizzeffe... anche perchè, in definitiva, sono meno convenienti di quanto sembri. O, comunque, sono MOLTO convenienti per la finanziaria/banca...
    Bisogna accettare il fatto che hai l'impianto "aggratis", però l'unico vantaggio è che avrai corrente elettrica gratis; per il resto, tutte le grane restano tue, e di soldini con il conte energia non ne guadagnerai.
    Inoltre (ma questo è un consiglio sempre valido): attento al contratto che vai a firmare, e studiati MOLTO bene tutte le clausole, anche quelle più piccole. Magari con l'aiuto di una lente di ingrandimento e di un amico esperto... :-)

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  3. Questo vuol dire se il mio intento è di risparmiare i soldi della bolletta, (fatto salvo che questo contratto non nasconda altro) questo contratto fa per me!
    Ma cosa intendi per "per il resto, tutte le grane restano tue"?
    Altro dubbio: secondo te è vero che l'energia che io produrrò sara poco più sufficente a coprire il mio fabbisogno?... o sulla differenza ci guadagna qualcun'altro.
    Come mi è stato chiesto dal rappresentante mi sono rivolto alla Banca per chiedere informazione in merito al conto energia, ma mi è stato detto che la Banca non ne sa nulla.

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  4. Se l'energia prodotta dall'impianto ti sarà sufficiente o meno lo puoi sapere solo tu: quanta ne consumi, oggi?
    Considera anche il fatto che averla gratis ti porterà (consciamente o inconsciamente) a consumarne di più: consciamente se farai i tuoi conti e deciderai, magari, di farti il piano di cottura ad induzione anzichè a gas, o il riscaldamento a pompa di calore...
    Inconsciamente perchè... "C'è la luce accesa in bagno!" "Si, vabbeh, tanto..."

    Le possibili grane a cui accennavo: guasti, manutenzione, eventuali pulizie... tutte cose che possono capitare. E che bisogna considerare nel fare i conti, o nel valutare i contratti di finanziamento (ho sentito che alcuni, ad esempio, comprendono un'assicurazione sull'impianto)

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  5. E tutta una fregatura .
    Anchio volevo installare un impianto fotovoltaico ma poi , spulciando bene bene le leggi e le tariffe ( sono diverse a seconda della tipologia )
    o scoperto che e tutto un imbroglio , inoltre negli altri paesi gli impianti costano molto meno . addio FV a queste condizioni nn se ne parla nemmeno.

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  6. x Anonimo:
    Le idee e le critiche suffragate da fatti sono sempre le benvenute.
    Le chiacchiere infondate ed i luoghi comuni un po' meno.
    Ricordiamoci che il "piove, governo ladro!" è lo sport nazionale... ma non sempre è vero.

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