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A tutto c'è un limite.
Per quanto possa sembrare strano ed incredibile, c'è quindi anche un limite all'insipienza ed ottusità dei nostri politici.
Che, messi di fronte al fatto di aver proposto una clamorosa "corbelleria" in un emendamento alla finanziaria, si sono affrettati a ritirarlo (come ci informa Il Sole 24 ore di ieri).
Affinchè nulla vada perduto e nulla vada dimenticato, mi prendo la briga di proporre qui il testo integrale di questa "corbelleria", fortunatamente abortita.
Così, tra l'altro, vi potrete render conto di quanto la politica si faccia ogni giorno più lontana dalla gente comune. Non solo per i concetti espressi e le dubbie finalità del suo operare, ma anche per il modo di esprimersi, del tutto astruso ed irrispettoso della lingua italiana.
Art 2
Nuove disposizioni in materia di certificati verdi e di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica ai fini della produzione da fonti rinnovabili
1 – all’articolo 2, comma 148, della legge 24/12/2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti parole: “A decorrere dal 1 gennaio 2010, per la produzione da fonte rinnovabile non programmabile nelle zone indicate dalla società Terna spa entro il 30 novembre di ogni anno, i coefficienti di cui alla predetta tabella 2 sono ridotti del 10% per quei produttori che non si dotino, direttamente o indirettamente, di opportuna capacità di accumulo di energia nella medesima zona di rete in cui sono installati gli impianti di produzione in misura pari almeno al 10% della producibilità media giornaliera come definita dal Gestore dei servizi elettrici spa in relazione a ciascuna tipologia di fonte e a ciascuna zona. A decorrere dal 1 gennaio 2011 le predette percentuali sono aumentate al 20%”.
2 – All’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono soppresse le parole “in sede di prima applicazione e, nell’ultimo periodo, le parole “il valore di riferimento è”.
3 – all’art. 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle parole “pari alla differenza tra 120 euro per MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2010”.
4 – Entro il 30 novembre di ciascun anno, la società Terna spa trasmette ad ogni regione, nonché alla Conferenza unificata Stato Regioni Città Autonomie locali, al Ministero dello Sviluppo economico e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, un rapporto relativo alla regione stessa, indicante, sia per l’anno successivo che per i successivi 10 anni, in ragione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo di Terna spa di cui all’art. 1-quinquies, comma 9, del decreto legge 29 agosto 2003, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, la massima quantità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che può essere connessa ed erogata con continuità, nel rispetto della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e attuando il principio della priorità di dispacciamento per le fonti rinnovabili.
5 – nell’ambito dell’elaborazione del medesimo piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, la società Terna spa indica gli interventi di sviluppo necessari all’incremento di capacità di modulazione nelle aree di maggior insediamento di fonti rinnovabili intermittenti.
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